Amianto: per la pensione di inabilità domanda entro il 31 marzo
A cura della redazione

L’Inps, con la circolare n. 7 del 19 gennaio 2018, ha fornito istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Destinatari della norma sono i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, in possesso dei requisiti sanitari ed amministrativi descritti nella circolare stessa. Le patologie rilevanti, ai fini della pensione, sono le seguenti: mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) ed asbestosi (j61). L’elencazione delle affezioni ha carattere tassativo. Il diritto alla pensione di inabilità è inoltre subordinato alla condizione che le predette patologie siano riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL o da altre amministrazioni competenti.
Si ricorda che, dal 2018 le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
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