È stato pubblicato sulla G.U. n. 134 del 10.6.2016, il decreto del Ministero del lavoro dello scorso 29 aprile, con cui è stata data attuazione alla disciplina dei benefici previdenziali riconosciuti a ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata, derivante da esposizione all’amianto.

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 ha prorogato per il triennio 2016-2018 l’applicazione della maggiorazione contributiva (pari, per i lavoratori con almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva, al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se donne) riconosciuta ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbestocorrelata.

I soggetti destinatari del decreto in esame sono quelli che:

  1. a) non svolgono alcuna attività lavorativa alla data di presentazione della domanda;
  2. b) perfezionano i requisiti pensionistici utili a comportare la decorrenza della pensione di anzianità negli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto anche della contribuzione figurativa riconosciuta fino al raggiungimento del primo requisito contributivo utile per il diritto alla predetta pensione.

Tali soggetti possono conseguire il diritto alla decorrenza, negli anni 2016, 2017 e 2018, della pensione di anzianità, con il riconoscimento della contribuzione figurativa accreditata, nei predetti anni, fino al perfezionamento del primo requisito contributivo utile per il diritto alla predetta pensione. Gli stessi possono inoltre beneficiare di un sussidio per l'accompagnamento alla pensione, pari all'importo dell'assegno sociale. Tali benefici sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. In caso di ripresa di attività lavorativa gli interessati devono darne tempestiva comunicazione all'INPS.