L’Inps, con il messaggio n. 587 del 10 febbraio 2016, ha ricordato che l’istanza per usufruire dei benefici per l’esposizione all’amianto di cui all’art. 1, comma 277 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), deve essere presentata entro il 1° marzo p.v. (data corretta dal mess. 781/2016).
Si ricorda che la predetta disposizione ha stabilito che, ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica.
Per la gestione ed il riconoscimento delle domande di verifica del diritto ai benefici in esame, è stato istituito in WebDom il nuovo prodotto “Verifica del diritto alla maggiorazione amianto legge 208/2015”, disponibile sia per il patronato che per il cittadino.
Le domande saranno esaminate solo dopo l’adozione dell’apposito D.M. con cui saranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni della L. 208/2015, con particolare riferimento all’assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti committenti.