Il Ministero dell’istruzione, con la nota 28 marzo 2017, fornendo alcuni chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento dell’alternanza scuola lavoro, ha precisato che l’istituto scolastico può retribuire esperti aziendali esterni previa stipula di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale.

La possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa è prevista dal DM n. 44/2001. In particolare l’art. 32 dispone che, nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto scolastico specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente scolastico può avvalersi dell’opera di esperti esterni.

Spetterà alla scuola elaborare un regolamento che disciplini i criteri, le procedure ed i limiti di spesa da osservare per la stipula dei contratti di prestazione d’opera.

Inoltre, nulla osta che al fatto che la qualifica di esperto aziendale esterno possa essere rivestita anche dal tutor formativo esterno. In questo caso però l’esperto può essere retribuito solo se si tratta di attività non inerenti al suo ruolo di tutor esterno per le quali, ai sensi dell’art.5, c.3 del D.lgs. 77/2005 non è prevista alcuna retribuzione.

Infine ricorda la nota ministeriale, l’incarico individuale a esperti di particolare e comprovata qualificazione rispetto ai compiti assegnati, può essere conferito solo in seguito all’espletamento di una procedura di diritto pubblico, previa predeterminazione dei requisiti soggettivi e dei criteri di scelta.

Eventuali contratti con enti, società o soggetti legati al terzo settore devono essere disciplinati dal nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016.

Il Ministero dell’istruzione affronta anche la questione del tempo massimo di presenza attiva sui luoghi di lavoro, della sorveglianza sanitaria obbligatoria e della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A tal proposito precisa che l’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di lavoratore minore di cui alla L. 977/1967. In ogni caso gli studenti in alternanza scuola lavoro, costantemente guidati nelle varie esperienze da una o più figure (tutor interno e tutor esterno) preposte alla realizzazione del percorso formativo non possono essere impegnati nelle fasce notturne.

Per quanto riguarda la sicurezza il Ministero richiama l’art. 2 del D.lgs. 81/2008 che definisce lavoratore, ai fini della sorveglianza sanitaria, la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione, equiparando esplicitamente al lavoratore il soggetto coinvolto nei tirocini formativi e di orientamento e nei percorsi di alternanza scuola lavoro.

Sempre ai fini della sicurezza, l’azienda che ospita lo studente in alternanza scuola lavoro ha l’obbligo di dotarlo di tutti i dispositivi di protezione individuale.