L’Inail, con la circolare n. 44 del 21 novembre 2016, ha fornito istruzioni in merito al regime assicurativo e alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.

L’istituto precisa che tali studenti ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati all’attività di lavoro in cui sono impegnati. La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato, per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l’apposito servizio online “Regolazione Alunni” del numero degli alunni e studenti che partecipano a esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro o a progetti di alternanza scuola lavoro.

Per quanto riguarda gli infortuni occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, l’istituto conferma che gli stessi sono indennizzabili. Per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall'art.1, n. 28 del d.p.r. 1124/65. Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell’ambito del progetto educativo. Non è, invece, tutelabile l’infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.

L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale. Conseguentemente, l’assicurato è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al suddetto soggetto. Nel caso in cui l’assicurato dia notizia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l’evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

Agli studenti in esame si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, pertanto, agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/2008.