Il Ministero dell’istruzione ha risposto alle FAQ sull’alternanza scuola lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, anche nei licei, ai sensi della legge 107/2015 (La Buona Scuola), precisando che il D.lgs. 81/2008 equipara gli studenti ai lavoratori con la conseguenza che anche i primi sono sottoposti alla visita medica.

Tale visita dovrebbe avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza e consentire agli studenti di svolgere le attività in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.

Se, invece, sussistono rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi, sarà cura della struttura ospitante e quindi dell’azienda accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.

La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dall'istituzione scolastica, in presenza di specifiche convenzioni attivate dagli Uffici scolastici regionali con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente.

Viene ribadito che lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio.

Secondo il D.Lgs.81/2008, articolo 37, comma 1, la formazione è a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Se la struttura ospitante non è in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione.

Lo stesso Ministero ha inoltre precisato che agli studenti coinvolti nei percorsi in alternanza non si applicano le disposizioni sulla tutela al lavoro dei fanciulli e degli adolescenti contenute nella L. 977/1967 dato che quest’ultima si riferisce solo ai rapporti di lavoro.

Tra le risposte ministeriali merita di essere evidenziata anche quella secondo cui l'azienda annessa all'istituto agrario offre molte opportunità formative per un apprendimento sviluppato in un contesto operativo reale. Lo stesso vale per i ristoranti didattici aperti al pubblico creati da alcuni istituti alberghieri. Per questa ragione, in un progetto triennale di alternanza scuola lavoro, è possibile inserire anche queste esperienze; tuttavia, per completare la formazione "sul campo" degli studenti e far sviluppare una cultura d'impresa attraverso la conoscenza diretta delle realtà produttive del territorio, il Ministero suggerisce di completare la formazione anche con attività svolte presso imprese esterne.