Alluvione Romagna: domande per l’ammortizzatore unico trasmissibili dal 15 giugno
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 53 dell’8 giugno 2023, ha fornito le istruzioni per richiedere la nuova misura di sostegno al reddito prevista dal D.L. n. 61/2023 a favore dei datori e dei lavoratori colpiti dall’evento alluvionale verificatosi dallo scorso 1° maggio.
Si riportano, di seguito, alcuni aspetti relativi all'operatività.
Destinatari e documentazione
Il nuovo ammortizzatore unico può essere richiesto non solo nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, ma anche con riferimento ai lavoratori – residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro ubicati in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione ovvero impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei medesimi territori.
Se l’impossibilità di recarsi al lavoro è collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale, in sede di domanda il datore indicherà l’esistenza del provvedimento (ad es. decreto di stato di calamità; ordinanza prefettizia o comunale) riferito alla situazione emergenziale. Se è collegata alle altre situazioni previste dalla norma (interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione; inutilizzabilità dei mezzi di trasporto; alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio; condizioni di salute di familiari conviventi; ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale) il datore dovrà indicare di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità del lavoratore, attestate la motivazione, che dovrà poi conservare.
Incompatibilità con gli altri ammortizzatori
Il documento di prassi sottolinea che il nuovo ammortizzatore sociale unico si affianca ai trattamenti esistenti (Cigo; Fis;…), ma è incompatibile con gli stessi. Ne consegue che non potranno fruire del nuovo ammortizzatore i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari.
Ne consegue inoltre che, nel caso di presentazione dell’istanza da parte di datori di lavoro appartenenti ai settori dell’Artigianato e della Somministrazione, l’INPS considererà la stessa come implicita dichiarazione di non aver fatto richiesta, per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, dell’Assegno di integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà dell’Artigianato e della Somministrazione.
I datori che hanno già presentato domanda di Cigo, Fis, …, con riferimento ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori, e che intendono invece accedere alla nuova misura, possonno richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale competente, l’annullamento dell’originaria istanza; successivamente, i medesimi datori di lavoro dovranno presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno di cui trattasi.
L’INPS ricorda poi che i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, ferma restando la facoltà di inviare una informativa sindacale - anche dopo l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa - alle RSA o alla RSU, ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferita alle cause di sospensione dell’attività lavorativa, alla durata prevedibile del periodo per cui è richiesto il nuovo ammortizzatore unico.
Inoltre, non è dovuto il contributo addizionale e i periodi fruiti non computano ai fini delle durate massime dei trattamenti previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.
Misura e durata
Il trattamento massimo è fissato in misura pari a € 1.321,53 (ovvero, al netto della riduzione, € 1.244,36). L’integrazione al reddito è erogata esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’INPS.
La durata, come ricorda la circolare, varia in base alla motivazione della richiesta. In particolare, l’integrazione è riconosciuta:
- Fino a massimo 90 giorni per i lavoratori subordinati che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni interessati e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa.
- Fino a un massimo di 15 giorni per i lavoratori subordinati che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori alluvionati.
La durata massima cambia anche per i lavoratori agricoli, in relazione alla motivazione che ha determinato la mancata prestazione lavorativa.
Termini e modalità di invio delle domande
La domanda deve essere proposta dal datore di lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori – residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a prestare attività lavorativa presso datori di lavoro ubicati in uno dei Comuni alluvionati ovvero impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei medesimi territori.
Le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. Si tratta di un termine che non ha natura decadenziale.
Riguardo alle modalità di compilazione della domanda, i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, ai fini della richiesta dell’ammortizzatore unico, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, allegato alla circolare, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzati a consentire all’Istituto di erogare la misura di sostegno. Il file dovrà poi essere trasmesso all’INPS tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.
Il predetto file .csv potrà essere trasmesso a partire dalla data del 15 giugno 2023.
Il file trasmesso, dopo essere stato acquisito nei sistemi dell’Istituto, sarà sottoposto a controlli formali, sintattici e di merito, per verificarne la correttezza, la coerenza e la congruenza dei dati presenti.
Gli esiti dei controlli saranno comunicati al mittente e all’azienda, qualora il mittente sia un intermediario, in modo che i dati forniti nel file che presentino eventuali anomalie, siano immediatamente evidenziati, per consentire una nuova trasmissione delle sole posizioni non risultate corrette. I flussi che, invece, risulteranno corretti saranno acquisiti per la successiva istruttoria automatizzata e conseguente definizione.
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