L’INPS, con il messaggio n. 2857 del 1° agosto 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere ai lavoratori somministrati l’integrazione salariale di cui al D.L. n. 61/2023 (L. n. 100/2023), previsto in relazione all’evento alluvionale che ha interessato la Romagna e le regioni limitrofe.

Il documento di prassi precisa che nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, ai fini del riconoscimento del nuovo ammortizzatore sociale nelle ipotesi di impossibilità a prestare attività lavorativa, la sede di lavoro rilevante deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, eseguita presso il datore di lavoro utilizzatore. Conseguentemente, laddove quest’ultima sia stata o venga eseguita presso un utilizzatore la cui sede produttiva/operativa è ubicata in uno dei territori di cui all’allegato 1 al D.L. n. 61/2023, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione.

Di contro, qualora il lavoratore somministrato dipenda da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta.

In ogni caso, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto al lavoratore somministrato che, alla data del 2 maggio 2023, risulti essere residente o domiciliato in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori coinvolti dall’alluvione. In tale ipotesi, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici.

Ai fini della presentazione della domanda relativa ai lavoratori somministrati, le Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023.