L’INAIL, con la nota 09/06/2010 n.4558, facendo seguito all’art.12, c.12 del DL 78/2010, ha precisato che i benefici previsti dalla norma consistenti nella definizione automatica delle posizioni debitorie dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 (di cui all’art. 9, c.17 della Legge Finanziaria 2003) che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, estesi ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel novembre del 1994, si riferiscono solo ai tributi con la conseguenza che rimangono esclusi i contributi ed i premi assicurativi.
La norma di interpretazione autentica ora emanata conferma l'interpretazione da sempre sostenuta dall’INAIL, contro la quale pendono numerosi ricorsi giurisdizionali che interessano la Direzione regionale per il Piemonte e le dipendenti unità.