Alluvione Modena: diffuse le istruzioni operative per la sospensione del versamento dei contributi
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 14/02/2014 n. 26, ha fornito le modalità operative che i soggetti interessati dall’alluvione del 17 gennaio u.s. che ha colpito i territori della provincia di Modena devono osservare per fruire della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL disposta dal DL 4/2014.
I soggetti beneficiari sono i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata INPS. La sospensione per questi ultimi può essere fatta valere soltanto se risultati iscritti alle gestioni previdenziali e operativi prima del 17 gennaio 2014 nelle zone colpite dall’evento. Quindi non rileva il criterio della residenza o dell’esistenza della sola sede legale senza alcuna operatività.
Possono fruire dalla sospensione anche i datori di lavoro domestico, del settore agricolo, degli iscritti al FPL dello spettacolo e al FP sportivi professionisti e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica.
La sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’evento. Quindi se un’azienda ha solo alcuni lavoratori che svolgono la loro prestazione nelle zone colpite dall’evento, la sospensione riguarderà soltanto i contributi ed i premi relativi ai predetti lavoratori.
Per i lavoratori autonomo rileva unicamente l’ubicazione dell’attività.
La quota sospesa è sia quella a carico azienda che quella a carico lavoratore. Pertanto se l’azienda effettua la trattenuta della quota a carico lavoratore è tenuto a versarla entro i termini di legge.
Resta escluso il settore pubblico.
Possono fruire della sospensione anche le aziende che non operano nei territori colpiti dall’evento che risultano clienti di professionisti, consulenti e CAF che invece hanno sede od operano nei Comuni alluvionati. In questo caso però è necessario che le aziende abbiano conferito delega al consulente prima del 17 gennaio 2014e che quest’ultimo abbia eletto domicilio professionale nei Comuni danneggiati prima di detta data.
I contributi previdenziali ed assistenziali che possono essere oggetto della sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 17 gennaio 2014 al 31 luglio 2014 per i Comuni della provincia di Modena.
Dopo il 31 luglio 2014 tutti i contributi sospesi dovranno essere versati unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.
Per fruire della sospensione i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda.
Per i liberi professionisti è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2013 e primo acconto 2014 in coincidenza con i versamenti fiscali.
Invece per i committenti iscritti alla gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 17 febbraio al 16 luglio (compensi erogati nei mesi da gennaio a giungo 2014).
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