L’INPS, con il messaggio n. 3811 del 21 ottobre 2022, ha reso noto che le semplificazioni previste per le domande di cassa integrazione correlate all’alluvione nelle Marche trovano applicazione anche con riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale trasmesse dai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.

Conseguentemente, per le istanze con causali riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), trovano applicazione i seguenti criteri:

  • non rileva il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva interessata, alla data di presentazione della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale;
  • le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.

L’informativa sindacale non è obbligatoriamente preventiva ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati. Al riguardo, si ricorda che qualora l’informativa non sia stata allegata alla domanda di assegno di integrazione salariale, la stessa può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura INPS territorialmente competente.

Ulteriori precisazioni riguardano le causali utilizzabili e i requisiti che deve avere la relazione tecnica allegata alla domanda.