Alluvione Marche: CIGO con causale “incendi – crolli – alluvioni”
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3498 del 26 settembre 2022, ha fornito chiarimenti riguardo alle corrette modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione salariale ordinaria da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione, avvenuta nei giorni del 15 e 16 settembre uu.ss. in alcune zone della Regione Marche.
I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla prestazione di integrazione salariale ordinaria utilizzando, con riferimento alla sospensione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, la causale “Incendi - crolli – alluvioni”.
Tale causale è disciplinata dall’art. 8 del DM 95442/2016 e rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Inoltre, tenuto conto dell’entità dell’evento meteorologico che si è verificato nel territorio delle province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nel predetto ambito territoriale e che presentano le domande con causale “Incendi - crolli – alluvioni” non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.
Pertanto, la relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.
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