L'Inps, con circolare 8 luglio 2003, n. 123, fornisce importanti chiarimenti in ordine alla sospensione dei contributi, fino al 31 dicembre 2003, dovuti dai soggetti danneggiati dall'alluvione del gennaio 2003 nelle regioni Abruzzo (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3281 del 18.4.2003) e Molise (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12.3.2003) e nella provincia di Foggia (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280). (INPS circolare 8 luglio 2003 n. 123 e Inps circolare 14 luglio 2003 n. 131). Ricordiamo che la regolarizzazione dovuta a sospensioni contributive dovute ad eventi calamitosi non è gravata di sanzioni o oneri accessori. La sospensione dovrà essere richiesta mediante presentazione di apposita istanza all'INPS. Nel mod. DM10 dovrà essere indicato il codice di autorizzazione 2U. Nella compilazione si dovranno rispettare le seguenti indicazioni: - compilare i quadri B/C del mod. DM10/2, riferiti a tutti i lavoratori, con le consuete modalità; - compilare il quadro D con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale B (rigo 57); - determinare l'importo di contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale dei contributi; - calcolare la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi; - esporre tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi) in uno dei righi in bianco del quadro D, facendola precedere dal codice importo di nuova istituzione "N944" che significa "contr. sosp. per alluvione gennaio 2003: Molise ord. n. 3268; "N945 che significa"contr. Sosp.per alluvione 2003, provincia di Foggia ord. N. 3280; " N946" che significa "contr. Sosp.per alluvione 2003 Abruzzo ord .n 3281"; - effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e riportare il totale nel rigo 57 (totale B); - effettuare la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del mod. DM10/2 e riportare la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il rigo 57; - versare il saldo della denuncia a credito I.N.P.S. con le consuete modalità (F24) ovvero presentare alla Sede competente la denuncia (mod. DM10/2) con saldo a credito dell'azienda per le operazioni di rimborso o di compensazione secondo le vigenti modalità. Con la circolare 14 luglio 2003 n. 131 ha reso noto che il comune di Campochiaro è escluso dalla sospensione in quanto è stato escluso dall'elenco dei comuni danneggiati. KRIA