L’INAIL, con la circolare n. 43 del 25 settembre 2023, ha reso noto che la sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi relativi all’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi trova applicazione per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

L’intervento dell’INAIL fa seguito alla pubblicazione sulla G.U. n. 177/2023 della Legge 100/2023 di conversione del DL 61/2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio u.s., che ha modificato l’originaria formulazione dell’art. 2, c. 4 del medesimo Decreto Legge nella parte relativa alla sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi.

Nel dettaglio, la legge 100/2023 ha soppresso la locuzione che faceva riferimento ai citati ricorsi amministrativi, con la conseguenza che la norma relativa alla sospensione del termine di 30 giorni previsto dal DPR 314/2001 per la presentazione dei ricorsi amministrativi in materia d tariffe dei premi INAIL non è più il predetto art. 2 del DL 61/2023 (che individua il periodo di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023) ma l’art. 4 del medesimo Decreto legge che aggiunge un mese in più al periodo di sospensione, prevedendo il termine al 31 agosto.

L’INAIL ricorda che era già intervenuta sulla materia, dopo l’entrata in vigore del DL 61/2023, con la circolare 33/2023.

Anche se il periodo di sospensione è diverso rispetto a quello originariamente fissato dal DL 61/2023, le istruzioni fornite a suo tempo sono da ritenersi ancora applicabili.