L’INAIL, con l’istruzione operativa 7 dicembre 2023, facendo seguito alla L. 170/2023 di conversione del DL 132/2023, ha ricordato che la ripresa dei versamenti, da effettuare in un’unica soluzione senza l’aggiunta di sanzioni e interessi, dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio di quest’anno nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, è stata prorogata dal 20 novembre 2023 all’11 dicembre 2023, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla norma.

L’Istituto assicurativo ricorda anche che possono beneficiare della sospensione tutti coloro che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 100/2023 e che hanno provveduto ad effettuare l’apposita comunicazione come previsto al paragrafo C.

La proroga si applica a tutti i titoli in scadenza nel periodo di sospensione ovvero ai titoli in scadenza nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023 e alle rate del piano di ammortamento della rateazione concessa ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989 ricadenti nello stesso periodo già oggetto di sospensione.