Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 7 del 30 gennaio 2014, ha precisato che, in mancanza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo, non può essere utilizzato il lavoro intermittente in relazione alla figura di “addetto all’attività di installazione, allestimento e addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli con utilizzo di apposite apparecchiature fornite dal datore di lavoro”.
Tali figure, infatti, non possono essere ricondotte nell’ambito delle categorie declinate ai nn. 43 e 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo con riferimento alle quali è consentita la stipulazione di contratti di lavoro intermittente.
Lo stesso discorso vale per gli autisti soccorritori e soccorritori di autombulanza, in quanto non equiparabili alla categoria del “personale addetto ai servizi igienici sanitari” nei “posti di pubblica assistenza menzionata al punto 21 della suddetta tabella.