L’INPS, con la circolare n. 140 del 18 novembre 2019, ha fornito indicazioni operative in merito alla facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’art. 40 del T.U. sulla maternità e paternità, anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma

Allo scopo, l’Istituto ricorda che, nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi in esame (c.d. “per allattamento”) dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

La circolare chiarisce, inoltre, che:

  • Il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
  • Il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’art. 41 del citato D.Lgs. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’art. 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.