L’INPS, con il messaggio 14/08/2015, n.5327, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione del contributo aggiuntivo dell’1% e alla valorizzazione dei relativi elementi da indicare nel flusso Uniemens per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti. 

In particolare per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 l’applicazione del contributo dell’1% avverrà con le stesse modalità attualmente in uso per gli iscritti al FPLD. Pertanto il contributo è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile pari, per il 2015, a euro 46.123,00 (euro 3.844,00 mensili).

Invece per i vecchi iscritti (con anzianità contributiva al 31.12.1995) il valore relativo al limite della prima fascia di retribuzione pensionabile al quale far riferimento per l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è quello rapportato su base giornaliera assumendo a riferimento una retribuzione costante articolata su 312 giorni lavorativi.

Più precisamente, prendendo in esame i valori relativi all’anno 2015:

- per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il contributo aggiuntivo dell’1% è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera  eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148,00 (euro 46.123,00 rapportato a 312 giorni) e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera. Pertanto, l’applicazione dell’aliquota 1% avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio. Parimenti, a rettifica di quanto indicato nella circolare n. 154/2014, par. 2, non si terrà conto nell’applicazione dell’1% del massimale annuo della base contributiva ex art. 2, c. 18, L. n. 335/1995, posto che, per la categoria di assicurati in esame, vige un massimale di retribuzione giornaliera relativo a determinate fasce di retribuzione (in tal senso cfr. circolare n. 11/2015);

- per i soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti, l’aliquota aggiuntiva 1% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148,00 (euro 46.123,00 rapportato a 312 giorni) e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 322,00. Pertanto, l’applicazione dell’aliquota 1% avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

I conguagli relativi alla contribuzione versata in eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all’art. 3-ter, D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, potranno essere effettuati dai datori di lavoro oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre anche con quella di competenza del mese di gennaio (rispettando i relativi termini di legge ricadenti nei rispettivi mesi successivi: ultimo giorno del mese per la presentazione della dichiarazione contributiva e 16 del mese per il versamento dei contributi).

Detti conguagli saranno effettuati anche qualora il datore di lavoro abbia verificato che il versamento del contributo aggiuntivo sia stato effettuato su un importo maggiore rispetto al dovuto. 

Le operazioni di conguaglio potrebbero essere, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente rapporto di lavoro (o ai precedenti rapporti), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo. 

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Per la corretta compilazione del flusso Uniemens si rimanda alle istruzioni operative contenute nel messaggio INPS.