Albo nazionale dei gestori ambientali: le novità sulla dimostrazione di iscrizione
A cura della redazione
In data 15 Febbraio, l’Albo nazionale dei gestori ambientali ha pubblicato due delibere: una relativa alla dimostrazione di iscrizione tramite QR CODE e l’altra relativa al nuovo modello di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la prima, ovvero la deliberazione n. 1 del 13 febbraio 2023.
Cosa tratta?
La deliberazione n. 1 del 13 febbraio 2023 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali tratta la novità relativa alla modalità di dimostrazione dell’iscrizione allo stesso albo.
Infatti, in alternativa all’esibizione del provvedimento d’iscrizione, con le modalità indicate nel primo periodo degli allegati da “A” ad “N” della deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022, le imprese e gli enti possono a scelta dimostrare la loro iscrizione e rendere disponibili i contenuti della propria autorizzazione all’Albo nazionale gestori ambientali esibendo l’apposito attestato – QR code (in formato digitale o cartaceo) leggibile tramite applicazione per dispositivi mobili messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo come disciplinato dall’allegato “A” della deliberazione.
Secondo tale allegato le imprese e gli enti iscritti all’Albo,
- Accedono alla propria area riservata sul sito web “www.albonazionalegestoriambientali.it”
- Generano un attestato contenente un QR Code che identifica univocamente il soggetto iscritto, il codice fiscale ed il numero di iscrizione;
- Esibiscono agli enti di controllo e alle pubbliche amministrazioni il QR CODE in formato digitale (o in formato cartaceo), il quale contiene gli estremi identificativi del soggetto iscritto cifrati;
- Possono reperire il QR code e consultare la propria situazione autorizzativa aggiornata anche tramite apposita applicazione.
Il QR Code viene letto tramite apposita applicazione a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli organi di controllo. Le informazioni che potranno essere visionate saranno:
- i dati identificativi dell’impresa;
- il numero iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali;
- le categorie di iscrizione e relativa validità;
- i veicoli e relativi codici dell’EER autorizzati;
- le pertinenti prescrizioni.
Quando entra in vigore
La deliberazione n. 1 del 13 febbraio 2023 entrerà in vigore il 15 giugno 2023.
Indicazioni operative
Si ricorda che le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del D. Lgs. 152/2006:
- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
- imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.
Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 febbraio 2018 per:
- imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
- associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;
È previsto l'obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti all’interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006).
Per tutti questi soggetti può essere applicata la deliberazione n. 1 del 13 febbraio 2023.
Si rimanda alla “Deliberazione n. 1 del 13 febbraio 2023” in allegato per tutti i dettagli.
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