Al via le restrizioni per l’uso dei diisocianati!
A cura della redazione
A seguito della pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149 che modificava l’allegato XVII del regolamento REACH, entrano in vigore le limitazioni per i diisocianati
Cosa tratta?
Nella giornata di oggi entrano in vigore le restrizioni previste per l’uso dei diisocianati, il Regolamento (UE) 1149/2020, infatti, ha introdotto restrizioni in materia di commercializzazione dei prodotti contenenti diisocianati, nell’ambito del regolamento REACH (Reg. 1907/2006/EU).
Le autorità hanno deciso di limitarne l’uso e l’immissione sul mercato di queste sostanze, in quanto hanno valutato che i rischi associati a queste sostanze non possono essere adeguatamente gestiti mediante gli strumenti più “ordinari”.
È stata la Germania nel 2016 a presentare all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un apposito dossier per avviare la procedura di restrizione, in esso si segnalava che la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori.
Quando entra in vigore?
Le restrizioni per l’utilizzo dei diisocianati sono a partire dal 24 agosto 2023, mentre per l’immissione sul mercato sono già in atto dal 24 febbraio 2022.
Indicazioni operative
L’utilizzo dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali è vietato, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.
La formazione per l’uso dei diisocianati viene distinta in tre livelli:
- formazione generale;
- formazione di livello intermedio;
- formazione avanzata.
Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione, essa deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.
La violazione della restrizione è punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro, ai sensi dell’art. 16, Dlgs. n. 133 del 14 settembre 2009.
Per maggiori approfondimenti consultare la news: Parliamo di Diisocianati (c.d. poliuretani) e delle recenti limitazioni
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