Al via le istanze per l’esonero contributivo 2017 e 2018 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato
A cura della redazione

L’Inps, con la circolare n. 109 del 10 luglio 2017, ha fornito le istruzioni relative alle modalità di accesso all’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani effettuate nel corso del 2017 e 2018 (art. 1, commi 308 e seguenti, legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Si ricorda che, allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, la predetta disposizione ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018. Detta riduzione opera per un periodo di tre anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore.
In particolare, l’agevolazione spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, se soddisfatti determinati requisiti.
L’incentivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
L’incentivo non è riconosciuto per i contratti di lavoro riguardanti gli operai agricoli, per quelli di lavoro domestico e per i contratti intermittenti. Lo stesso non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente (ad es.: incentivo “Occupazione giovani”; incentivo “Occupazione Sud”; incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prime di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree). Diversamente, è cumulabile con altri incentivi di natura economica (ad es.: incentivo assunzione disabili; incentivo assunzione percettori di NASpI).
L’incentivo è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con le eccezioni precisate dalla stessa circolare e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro annui. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto.
Per presentare la domanda il datore di lavoro dovrà compilare il modulo online “308-2016” disponibile, a partire dall’11 luglio 2017, all’interno della piattaforma DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente.
Nell’istanza dovranno essere indicati i seguenti dati: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione; l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata; la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time. L’Inps, a seguito della ricezione dell’istanza: calcola l’incentivo che spetterebbe; verifica la disponibilità di risorse; in caso di sussistenza dei presupposti, entro 48 ore comunica che è stato prenotato l’incentivo. In caso di rigetto per assenza di fondi, l’istanza mantiene la priorità acquisita dalla data di prenotazione per 30 giorni, in modo tale che se si liberano risorse viene automaticamente accolta (diversamente perde definitivamente efficacia). In caso di accoglimento dell’istanza, il datore deve, entro 10 giorni di calendario dalla prenotazione (visualizzabile in calce), a pena di decadenza, comunicare l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione. In seguito l’Inps attribuirà l’esito definitivo, positivo o negativo, all’istanza.
Le sole istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 10 luglio 2017, se pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta dell’incentivo, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dall’11 luglio 2017 saranno elaborate secondo il criterio rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze di prenotazione risulteranno ricevute dall’Inps - contrassegnate dallo stato di “Aperta” - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova. Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.
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