L’Enpacl, sul proprio sito internet, ha ricordato che con il DM 29 maggio 2020 (pubblicato il 5 giugno 2020 sul sito web del Ministero del lavoro), sono stati definiti criteri di priorità e modalità per l’attribuzione dell’indennità per il mese di aprile quantificata in euro 600 (Art. 44 DL 18/2020 e successive modificazioni).

Ai soggetti beneficiari dell’indennità per il mese di marzo, a condizione che siano ancora iscritti all’ENPACL, spetta l’indennità di 600 euro anche per il mese di aprile, erogata in via automatica, senza necessità di presentare una nuova domanda.

Invece i consulenti del lavoro che non l’hanno mai richiesta, non titolari di pensione diretta (vecchiaia, vecchiaia anticipata, invalidità, etc.) né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a partire dalle ore 14:00 del giorno 8 giugno 2020 e sino alle ore 24:00 del giorno 8 luglio 2020, possono presentare on line la domanda per l’ottenimento dell’indennità.

Per avere diritto all’indennità occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro e di aver subito la limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19oppure aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Coloro che si sono iscritti tra il 1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, per avere diritto all’indennità, devono aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore a 50.000 euro.

Inoltre, i richiedenti non devono aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; non devono essere già percettori delle indennità di cui al DL 18/2020, né degli ulteriori benefici del decreto-legge 34/2020 nonché del ‘reddito di cittadinanza’ di cui al decreto-legge 4/2019, convertito dalla legge 26/2019 o del ‘reddito di emergenza’ di cui all’art. 82 del decreto-legge 34/2020.

Infine, si segnala che l’ENPACL è tenuto a comunicare l’elenco dei soggetti ai quali viene corrisposta l’indennità al Ministero del lavoro, al Ministero dell’economia, all’Agenzia delle entrate nonché all’INPS.