Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, ha fornito ai propri ispettori le prime indicazioni operative con riferimento alle novità in materia di depenalizzazione introdotte dal D.Lgs. n. 8/2016, in vigore a far data dal 6 febbraio u.s., con particolare riguardo alle fattispecie di illeciti in materia di lavoro e legislazione sociale.
Sono oggetto di depenalizzazione i reati puniti con pena pecuniaria (ovvero i delitti e le contravvenzioni sanzionati con multa o ammenda), con esclusione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 81/2015 (tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro).
Per gli illeciti commessi antecedentemente al 6 febbraio 2016 è previsto uno specifico regime intertemporale. In particolare, si prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima della predetta data, sempre che il procedimento penale non sia stato già definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. A tal fine, l’autorità giudiziaria interessata dispone la trasmissione degli atti del procedimento penale alla DTL competente, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016. La DTL procederà entro 90 giorni a notificare il verbale unico di contestazione e notificazione ex art. 14, L. n. 689/1981. Si dovrà procedere alla quantificazione della sanzione assumendo come importo base la pena edittale stabilita in misura fissa per l’originario reato e su tale importo applicare la riduzione di cui all’art. 16, L. n. 689/1981. Nel caso in cui la pena edittale sia determinata tra un limite minimo e massimo, la quantificazione della sanzione amministrativa viene effettuata applicando direttamente i criteri dell’art. 16 L. n. 689/1981 (riduzione a un terzo). Il regime intertemporale riguarda anche gli illeciti commessi prima del 6 febbraio 2016 per i quali sia stato già adottato e trasmesso alla Procura il provvedimento di prescrizione obbligatoria, ma non sia ancora stato notificato, entro la predetta data, il verbale di ottemperanza e di contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa. Inoltre, lo stesso regime si applica anche nel caso in cui, nonostante il verbale sia stato notificato entro il 6 febbraio 2016, allo stesso non sia comunque seguito il pagamento in sede amministrativa nel termine di legge.
Il regime ordinario, disciplinato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, si applica a tutte le condotte illecite commesse dal 6 febbraio 2016. Le sanzioni amministrative edittali vengono articolate su tre fasce, secondo le rispettive misure minime e massime:
-    Da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
-    Da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
-    Da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore a euro 20.000.
Per quanto riguarda la commutazione delle pene pecuniarie articolate in termini proporzionali, anche senza la determinazione dei limiti editali minimi e massimi, la somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000. Se la somma dovuta in virtù del calcolo proporzionale risultasse inferiore a 5.000 euro, la sanzione da irrogare dovrà essere sempre adeguata a tale minimo; su tale importo di 5.000 euro andranno applicati gli istituti della diffida e della riduzione a un terzo.
Il Ministero riporta utili esempi di calcolo con riferimento alla fattispecie della somministrazione illecita e a quella dell’omessa assunzione di un privo di vista avviato al lavoro di massaggiatore o masso fisioterapista.
La circolare ricorda inoltre che è stato riformulato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, configurando due diverse fattispecie di illecito, una di natura penale e l’altra di carattere amministrativo. In particolare, il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché dai committenti sui compensi dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, per un importo superiore a euro 10.000 annui, continua ad essere punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Nell’ipotesi in cui, invece, l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore non è comunque punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa se provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione.