Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 38 del 14 ottobre 2016, ha individuato le aree di crisi industriale complessa alla data dell’8 ottobre u.s., in relazione alle quali trova applicazione l’intervento di integrazione salariale straordinaria, previsto dal D.Lgs. n. 185/2016, della durata massima di 12 mesi.

Si tratta di una misura destinata a quelle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di Cigs, si trovino, nell’annualità 2016, nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente ad alla stessa. Il trattamento viene autorizzato in deroga alle disposizioni che prevedono la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva, e in deroga alle singole durate massime contemplate per ciascuna delle causali di intervento.

Il trattamento in esame può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2016. In presenza di un accordo sottoscritto nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, è possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2016, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola Regione.

Il trattamento può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, qualora l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. Sia per quanto riguarda la fase di consultazione sindacale, sia per quanto concerne il procedimento in generale, si deroga agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015.

Le istanze, compilate secondo un apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, dovranno essere presentate alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. (mediante posta certificata all’indirizzo Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it) entro un congruo termine. L’istanza deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario e del verbale di accordo previamente stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nell’istanza l’impresa dovrà dichiarare espressamente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria sia secondo le disposizioni del decreto n. 148/15, sia secondo le disposizioni attuative dello stesso, esplicitandone le motivazioni in un’apposita relazione tecnica allegata. Nella medesima relazione l’impresa dovrà illustrare dettagliatamente il piano di recupero occupazionale e gli appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Per quanto non diversamente disposto dalla circolare ministeriale in esame, si applicano le disposizioni in vigore per i trattamenti straordinari di integrazione salariale previste dalla normativa vigente.