L’Inps, con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021, ha fornito le istruzioni sulla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal Decreto interministeriale n. 104125/2019, e sulle modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione dello stesso.

Per il finanziamento dell’assegno ordinario a favore dei lavoratori – dipendenti dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo – interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa) e per la relativa contribuzione correlata è dovuto mensilmente al Fondo:

  1. a) un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti;
  2. b) un contributo ordinario dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti.

In relazione agli apprendisti, il contributo è dovuto solo per quelli in apprendistato professionalizzante.

Il contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga di marzo 2020 dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso, che non saranno più assoggettati all’obbligo contributivo verso il Fondo di provenienza (FIS). I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del Fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo.

In caso di erogazione dell’assegno ordinario è dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Le posizioni contributive assegnate ai datori di lavoro del settore delle attività professionali, individuate in base ai codici ATECO riportati in apposito allegato alla circolare, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (c.a.) “0S” (zero S).

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di tre dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alI’NPS, per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del codice di autorizzazione “6G”. Diversamente, ai datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di quindici dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole, dopo la comunicazione all’INPS, sarà attribuito il codice “2C” alle matricole con numero di dipendenti inferiore al limite.

La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021, dovrà avvenire entro il giorno 16 agosto 2021.

I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che abbiano versato il contributo ordinario al FIS, dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021, dopo avere ottenuto il c.a. “0S” e l’eliminazione del c.a. “0J”, potranno recuperare il suddetto contributo entro il giorno 16 agosto 2021.