Al padre spettano gli stessi congedi della madre
A cura della redazione
Il Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro -, con la sentenza n. 1169 del 16 novembre 2009, ha stabilito che il padre, lavoratore dipendente, ha un diritto autonomo al congedo di paternità, la cui durata è correlata a quanto già fruito, a titolo di congedo, dalla madre.
Il Tribunale ha, quindi, riconosciuto al lavoratore il diritto a percepire 5 mensilità di indennità economica all'80%, qualora la madre non fruisca di alcun congedo.
Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, stabilisce, fra l'altro, all'articolo 28 che il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o di grave infermità della madre stessa.
Dei fatti di cui sopra si era, inoltre, già occupata l'INPS con la circolare n. 8 del 17.01.2003 affermando, fra l'altro, che il tenore letterale della norma sembrerebbe escludere il diritto del padre al congedo in questione nell'ipotesi in cui la madre non sia (o non sia stata) lavoratrice. Tuttavia, la ratio dell'astensione obbligatoria post-partum vuole garantire al neonato, proprio nei primi tre mesi di vita, l'assistenza materiale ed affettiva di un genitore (vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 1/1987). Qualora, infatti, la richiesta del padre di fruire del congedo di paternità venisse riconosciuta solo subordinatamente al fatto che la madre sia o (sia stata) una lavoratrice, non solo si arrecherebbe un danno al neonato, ma ciò risulterebbe in contrasto con l'ordinanza n. 144 del 16.4.1987 con cui la Corte Costituzionale ha stabilito, a proposito della suddetta sentenza n. 1/1987: "in luogo di lavoratrice madre leggasi madre, lavoratrice o meno".
A questo proposito, appare opportuno ricordare che, in materia, il Ministero del Lavoro con la lettera circolare n. 19605 del 16 novembre 2009 ha affermato che il padre lavoratore ha diritto a fruire dei riposi per allattamento, se la madre è lavoratrice casalinga senza alcuna prova degli impegni che la distraggono dalla cura dei figli.
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