L’INPS, con il messaggio 16/11/2018 n.4271, ha precisato che se il lavoratore in stato di malattia si trasferisce in un altro Paese europeo nonostante il parere negativo dell’Istituto previdenziale, l’indennità economica verrà sospesa se questo pregiudica il decorso della malattia.

Sulla questione l’INPS era già intervenuto con la circolare n. 192/1996, precisando che il riconoscimento della prevista indennità di malattia è subordinato al possesso di un’apposita autorizzazione al trasferimento rilasciata, a seconda dei casi, dalla ASL o dall’Istituto previdenziale stesso.

Il provvedimento di autorizzazione di cui alla citata circolare va riqualificato alla stregua di una valutazione medico legale esclusivamente tesa ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’INPS.

Il messaggio sottolinea che i predetti chiarimenti riguardano solo il caso di provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall’l’INPS e non anche le eventuali autorizzazioni ASL che attengono ai profili, di diversa natura, relativi alla copertura delle prestazioni sanitarie erogabili in convenzione all’estero.

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali.

La Struttura competente provvederà a convocare il prima possibile il lavoratore per sottoporlo ad una visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all’estero.

Espletata la visita, sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo.

In tale sede, il lavoratore potrà fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali.

Invece, per le istanze di trasferimento in Paesi extra UE, restano valide le indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n. 192 del 07/10/1996, in merito alla valutazione da parte dell’Istituto previdenziale di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero.