La Commissione Europea, con un comunicato del 19 febbraio 2021, ha reso noto di aver riscontrato che la modifica dell'attuale regime italiano di sovvenzioni dirette a sostegno delle imprese operanti nelle regioni dell'Italia meridionale colpite dalla pandemia di coronavirus è in linea con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

Il regime originario è stato approvato dalla Commissione il 6 ottobre 2020 con il numero SA.58802 e prorogato il 10 dicembre 2020 con il numero SA.59655.

Il 13 febbraio 2021 l'Italia ha notificato alla Commissione le seguenti modifiche:

  1. la proroga della durata del regime fino al 31 dicembre 2021;
  2. l'aumento del bilancio totale stimato del regime, che stanzia 4,8 miliardi di € per il 2021 (1,5 miliardi di € per il 2020);
  3. l'irrigidimento dei requisiti di ammissibilità per i beneficiari, escludendo altre categorie (tra cui entità trasformate in società per azioni a seguito di privatizzazioni, organizzazioni senza scopo di lucro ed enti ecclesiastici);
  4. l'aumento dei massimali di aiuto per impresa, fino a 270.000 euro per impresa nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 euro) e a 1,8 milioni di euro per impresa negli altri settori ammissibili (in precedenza 800.000 euro). Come il regime originario, la misura modificata prevede la riduzione dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che operano nel Sud Italia.

La Commissione ha concluso che il regime modificato rimane necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'art. 107, paragrafo 3, lett. b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.