Ai riders si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 24/01/2020 n.1663, ha deciso che l’autonomia del rapporto di lavoro dei rider, per la rilevata mera facoltà degli stessi ad obbligarsi alla prestazione, non vale a revocare il dubbio relativo al requisito dell’etero-organizzazione nella fase di esecuzione che dà luogo all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità alcuni lavoratori hanno richiesto al Tribunale l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con una società di distribuzione dei pasti a domicilio; lavoro consistente nello svolgimento di mansioni di fattorino in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con la conseguenza condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate.
I lavoratori hanno lamentato inoltre di essere stati ingiustamente licenziati e per questo chiedevano anche il ripristino del rapporto di lavoro ed il risarcimento del danno subito.
Il Tribunale del lavoro ha rigettato tutte le domande dei ricorrenti, mentre la Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello, ha negato a configurabilità della subordinazione e ha ritenuto applicabile al rapporto di lavoro intercorso tra le parti l’art. 2 del D. Lgs. 81/2015. Conseguentemente, in applicazione di tale norma ha dichiarato il diritto degli appellati a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione all’attività lavorativa prestata, sulla base della retribuzione stabilita per i dipendenti del V livello del CCNL logistica trasporto merci, dedotto quanto percepito.
Invece ha rigettato gli altri motivi, tra cui, quello relativo all’asserita illegittimità dei licenziamenti.
Contro la sentenza del giudice di merito è stato proposto ricorso in Cassazione, la quale ha prima di tutto riepilogato l’attuale disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, modificato dal DL 101/2019 (L. 128/2019) che ha sostituito la parola “esclusivamente personali” con “prevalentemente personali” e ha soppresso le parole “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” estendendo l’ambito di applicazione anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate mediante piattaforme anche digitali.
Il giudizio della Suprema Corte è poi ruotato tutto intorno al concetto di etero-organizzazione che se sussiste fa scattare la disciplina del lavoro subordinato.
Nel caso dei rider detta condizione sussiste dato che le modalità di esecuzione della prestazione si fondano su obblighi a cui deve attenersi il lavoratore: l’obbligo di recarsi all’orario di inizio del turno in una delle zone di partenza predefinite e di attivare l’applicativo, inserendo le credenziali e avviando la geolocalizzazione; l’obbligo, ricevuta sull’applicazione la notifica dell’ordine con l’indicazione dell’indirizzo del ristorante, di recarsi ivi con la propria bicicletta, prendere in consegna i prodotti, controllarne la corrispondenza con l’ordine e comunicare tramite apposito comando dell’applicazione il buon esito dell’operazione e infine l’obbligo di consegnare il cibo al cliente, del cui indirizzo ha ricevuto comunicazione sempre tramite l’applicazione e di confermare la regolare consegna.
In sostanza secondo la sentenza l’elemento del coordinamento dell’attività del collaboratore con l’organizzazione dell’impresa è comune a tutte le collaborazioni coordinate e continuative, ma mentre in quelle non attratte dalla disciplina dell’art. 2, c. 1 del D.Lgs. 81/2015 le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo tra le parti, nel caso preso in considerazione da quest’ultima disposizione, ed in cui rientra anche l’attività dei rider, tali modalità sono imposte dal committente, il che integra l’etero-organizzazione che dà luogo all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
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