Ai lavoratori stagionali e a tempo determinato l’Una tantum di 150 euro è erogata dal datore di lavoro
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 16 novembre 2022 n.127, ha fornito le indicazioni operative per fruire dell’indennità Una Tantum pari a 150 euro, di cui al DL 144/2022, a favore dei pensionati e di altre categorie di soggetti.
Nella maggior parte dei casi l’Indennità viene erogata a novembre direttamente dall’INPS d’ufficio oppure previa presentazione di apposita domanda, ma vi sono alcune situazioni in cui è il datore di lavoro che è tenuto a riconoscerla ai lavoratori e solo in via residuale interviene l’Istituto previdenziale.
Si tratta dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti.
In particolare l’art. 19, c.13, del DL 144/2022 prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81/2015. In tale platea di lavoratori sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.
La norma prevede che ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i citati lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente.
Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in una o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.
Inoltre, per il riconoscimento dell’indennità, la norma prevede che le richiamate categorie di lavoratori devono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro.
Sul punto la circolare precisa che il pagamento diretto da parte dell’INPS su presentazione di apposita domanda, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti.
Infatti, in via principale, con la retribuzione di novembre 2022, spetta ai datori di lavoro, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli) e intermittenti, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti sopra riportati, quando ricorrono i requisiti previsti dall’art.18 del DL 144/2022 consistenti in: avere una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro e non essere titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 del medesimo Decreto Legge (pensione, assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione ecc.).
Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.
Quanto detto vale anche per i lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS. In particolare il pagamento diretto da parte dell’INPS non riguarda la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), bensì solo coloro che, nel 2021, soddisfino i seguenti requisiti: avere almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e poter far valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 20.000 euro.
Quindi anche per questi lavoratori, con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro devono, in automatico, pagare l’indennità, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti predetti, laddove ricorrano le condizioni del citato art. 18 del DL 144/2022.
La circolare precisa che i collaboratori coordinati e continuativi, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca e i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, così come i lavoratori dello spettacolo, a cui l’una tantum non è stata riconosciuta dal datore di lavoro, tenuti (seppur in via residuale) a presentare la domanda all’INPS, avranno tempo di inoltrarla, telematicamente o con uno degli altri canali disponibili (contact center multicanale oppure attraverso gli istituti di patronato), fino al 31 gennaio 2023.
Si ricorda infine che per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 e per i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità Una tantum di 200 euro, il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens, relative alle retribuzioni di novembre 2022.
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