Ai lavoratori residenti o domiciliati nella ex zona rossa 4 settimane aggiuntive di trattamenti integrativi
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 21/08/2020 n. 3131, ha fornito le prime indicazioni relative ai nuovi periodi di trattamenti di sostegno al reddito legati a Covid-19 previsti dal DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), evidenziando che ai lavoratori domiciliati o residenti in uno dei Comuni della zona rossa, impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione delle ordinanze amministrative che obbligavano la permanenza domiciliare e vietavano l’allontanamento dal territorio comunale, sono riconosciute 4 settimane complessive per i periodo decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
Le istanze di accesso al trattamento spettante (CIGO, CIGD, assegno ordinario e CISOA con specifica causale Covid-19 – obbligo di permanenza domiciliare), corredate dell’autocertificazione indicante l’autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione, devono essere trasmesse esclusivamente all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.
In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020.
L’INPS inoltre ricorda che il Decreto Agosto ha sostituito la disciplina della CIGD per i lavoratori dipendenti sportivi professionisti, riconoscendo all’INPS la competenza autorizzatoria.
In ogni caso la norma salvaguarda la validità e gli effetti prodotti dalle domande già presentate presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che devono, quindi, provvedere alla relativa autorizzazione, qualora ne ricorrano i presupposti e comunque nei limiti delle risorse loro assegnate. In questo senso, i datori di lavoro interessati non devono produrre una nuova domanda all’INPS che sostituisca quella precedentemente presentata alle Regioni o alle Province autonome.
Il Messaggio precisa che he possono essere ammessi al trattamento in deroga i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti che abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, nella stagione sportiva 2019-2020; la nuova previsione supera, quindi, il concetto di retribuzione annua, riferita al 2019, presente nella precedente disciplina. A tale proposito, la norma chiarisce che la retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro.
Ulteriore novità riguarda il periodo massimo autorizzabile. In particolare, nel ribadire un limite complessivo generale di nove settimane autorizzabili per ogni singola associazione sportiva, viene precisato che, esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, potranno essere autorizzati periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle disponibilità finanziarie già assegnate alle medesime Regioni.
Invece, per quanto riguarda le 18 settimane fruibili dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, l’INPS, ricordando che le prime 9 settimane non sono soggette ad alcuna specifica condizione, mentre le successive 9 settimane possono essere godute solo dai datori di lavoro ai quali è stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo, ha ribadito che rimane il meccanismo delle due domande distinte per richiedere l’intervento a sostegno del reddito.
Inoltre per le successive 9 settimane può sorgere in capo al datore di lavoro l’obbligo del versamento del contributo addizionale, da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa (18% se non si è verificata alcuna riduzione del fatturato, 9% se la riduzione del fatturato è stata inferiore al 20%).
Nessun contributo addizionale è invece richiesto ai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.
Le istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
In ogni caso, in sede di prima applicazione, per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 è differita al 30 settembre 2020.
Sono differiti al 30 settembre 2020 anche i termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020.
Anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.
Riguardo alla trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, se la scadenza dell’invio dei suddetti dati si colloca entro il 31 agosto 2020, la stessa è differita al 30 settembre 2020.
Infine, ricorda l’INPS, per le scadenze che interverranno dal 1° settembre 2020 non è prevista l’applicazione di alcun differimento.
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