Ai fini della proroga acausale del contratto a termine non si cumula la precedente somministrazione
A cura della redazione
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20505 del 24 luglio 2024, ha statuito che ai fini del calcolo del limite di 12 mesi entro cui è ammessa la proroga acausale del contratto a termine non si tiene conto del precedente periodo in cui il medesimo lavoratore era stato utilizzato in somministrazione.
Nel caso esaminato, il ricorrente aveva prestato la propria attività per circa 10 mesi come lavoratore somministrato, in favore della stessa impresa che lo aveva poi assunto direttamente a tempo determinato con un contratto acausale della durata di circa 6 mesi. Tale contratto era stato poi prorogato, sempre senza causale, per un periodo complessivo che, considerati i rapporti diretti tra lavoratore e impresa, non era superiore a 12 mesi.
Secondo il lavoratore, al momento della proroga del contratto a termine acausale, egli aveva già lavorato a termine per la società per un periodo superiore a 12 mesi. Infatti, dovevano rientrare nel computo anche i periodi di somministrazione. Ne conseguiva, secondo il lavoratore, che la proroga del contratto a termine stipulato direttamente con l’impresa non poteva essere acausale e, quindi, doveva essere disposta la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
La Corte non ha accolto però accolto la tesi del lavoratore. La sentenza sottolinea infatti come, ai fini del calcolo dei 12 mesi entro cui è ammessa la proroga acausale, non si devono cumulare anche i precedenti periodi di somministrazione a termine. In proposito, si deve considerare che il cumulo tra i periodi di lavoro somministrato e quelli di lavoro alle dirette dipendenze del datore è richiesto solo come regola speciale per individuare la durata massima dei rapporti a termine tra le stesse parti, pari a 24 mesi, da rispettare anche in caso di più rapporti precari con lo stesso datore di lavoro.
Pertanto, nel caso esaminato, il contratto a termine sucecssivo al rapporto di lavoro somministrato, era stato legittimamente stipulato come acausale ed altrettanto legittimamente prorogato per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi senza indicazione della causale.
Riproduzione riservata ©