Ai disoccupati della provincia di Trento spetta anche il NuovoRA
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 20/10/2016 n.192, ha fornito alcune precisazioni e le istruzioni operative che devono essere seguite dai disoccupati residenti nella provincia di Trento al fine di percepire la prestazione a sostegno del reddito denominata Nuovo Reddito di Attivazione (NuovoRA) che integra l’ASDI o nei casi in cui questa non viene fruita, riconosce una prestazione autonoma.
Infatti, a seguito della convenzione approvata con Determinazione Presidenziale n. 87 del 24/06/2016, l’INPS ha il compito di erogare la suddetta prestazione per conto della Provincia autonoma.
I beneficiari, oltre ad essere residenti in provincia di Trento, devono: essere in stato di disoccupazione ed aver sottoscritto il Progetto personalizzato presso il Centro per l’impiego; aver fruito della NASpI per la sua durata massima e non aver percepito la stessa in forma anticipata; essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI; non aver maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, o per l’assegno sociale; essere in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 8.000; aver usufruito del NuovoRA per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.
Il NuovoRA spetta dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di NASpl, per un periodo massimo di 6 mensilità.
Per fruire del NuovoRA è necessario presentare all’INPS apposita domanda esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal termine della NASPI. All’inoltro vi può provvedere direttamente il cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS ovvero il patronato. E’ possibile anche ricorrere al Contact Center Integrato INPS-INAIL.
Per tutti gli eventi riferiti al periodo intercorrente tra il 1° maggio 2015 (giorno da cui parte l’erogazione del NuovoRA) e il 20 ottobre 2016 (giorno della pubblicazione della circolare 192/2016), il termine di trenta giorni decorre quest’ultima data.
Invece per i soggetti che hanno già presentato domanda di ASDI, l’INPS provvederà d’ufficio all’istruttoria per la verifica del diritto al NuovoRA.
L'importo giornaliero del NuovoRA è pari al 75% dell'ultima indennità giornaliera di NASpI percepita, non comprensiva degli eventuali ANF. L’indennità giornaliera di NASpI presa a riferimento per il calcolo è definita negli stessi termini previsti per l’ASDI.
L’importo mensile del NuovoRA viene determinato moltiplicando il predetto importo giornaliero per 30 giorni, indipendentemente dal numero di giorni compresi nel mese solare di interesse, con l’esclusione del mese di febbraio, per il quale si considereranno 28 o 29 giorni.
Qualora il beneficiario di NuovoRA ha anche i requisiti per l’ASDI, il NuovoRA è calcolato ad integrazione del medesimo, fino alla concorrenza del 75% dell’ultima indennità giornaliera di NASpI percepita.
I periodi di fruizione del NuovoRA non sono coperti da contribuzione figurativa, non sono utili al riconoscimento di prestazioni previdenziali e non danno diritto all’ANF.
La sospensione, la riduzione e la decadenza del NuovoRA sono analoghe a quelle in vigore per l’ASDI, fatte salve la diversa soglia ISEE che identifica lo stato di bisogno e il requisito della residenza nella provincia autonoma di Trento, che deve permanere per tutta la durata del beneficio.
Infine si evidenzia che il NuovoRA ha natura assistenziale ed è pertanto esente da IRPEF.
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