Con la circolare n. 131 del 2 luglio 2015, l’Inps ha dettato istruzioni operative in merito alle assunzioni congiunte in agricoltura di lavoratori dipendenti, effettuate dalle imprese legate dai rapporti di cui all’art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76.
La circolare chiarisce che tali imprese sono tenute a presentare, per il tramite del “Referente Unico”, una Denuncia Aziendale (D.A.) finalizzata a fornire l’insieme delle informazioni riferite ai co-datori di lavoro. Il “Referente Unico” sarà tenuto alla compilazione di un apposito Quadro nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
1.    Tipologia Co-Datori (potrà essere indicata solo una delle 4 fattispecie previste): gruppi di imprese; imprese dello stesso proprietario; imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado; imprese legate da un contratto di rete.
2.    Codice Fiscale/P.IVA delle imprese co-assuntrici;
3.    Codice CIDA, se azienda agricola;
4.    Matricola Inps, se azienda iscritta ad altra gestione non agricola;
5.    Data contratto/accordo da valorizzare nell’ipotesi in cui i co-datori siano legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado o abbiano sottoscritto un contratto di rete;
6.    Associazione di categoria presso la quale è depositato l’accordo o il contratto sottoscritto dai co-datori di cui al punto precedente.
Il “Referente Unico” non dovrà essere necessariamente una azienda agricola ma dovrà essere, obbligatoriamente, un’azienda già presente negli archivi dell’Istituto, anche in altre gestioni. Pertanto, il “Referente Unico” dovrà essere dotato di matricola INPS o codice CIDA prima di poter procedere all’invio della D.A. in argomento. Medesima condizione deve sussistere per le altre aziende co-datrici di lavoro.
Per la denuncia di manodopera dei lavoratori agricoli assunti congiuntamente dal gruppo d’imprese il “Referente Unico” dovrà, accreditandosi con il CIDA rilasciato a seguito della validazione della specifica Denuncia Aziendale sopra descritta, trasmettere apposito flusso DMAG. In qualità di “Referente Unico” il denunciante potrà trasmettere denunce DMAG riferite ai soli lavoratori presenti nell’apposita sezione “Unilav-Congiunto”. Con la medesima denuncia DMAG il “Referente Unico”, per ogni lavoratore, dovrà riportare il numero di giornate lavorate nei mesi oggetto di denuncia ripartendolo su ogni azienda co-assuntrice che abbia, nel periodo di riferimento, utilizzato lo stesso lavoratore. Pertanto, la denuncia DMAG dovrà riportare tanti codici CIDA quanti sono stati i co-datori di lavoro che hanno utilizzato il lavoratore assunto congiuntamente, compreso, eventualmente, anche il CIDA già in possesso dell’azienda che solo successivamente si sia accreditata come “Referente Unico”.
In attesa delle necessarie implementazioni dei sistemi operativi interessati, le modalità di gestione dell’assunzione congiunta in agricoltura sopra descritte saranno operative a decorrere dalla denuncia DMAG relativa al IV trimestre 2015 (gennaio 2016).