L’INPS, con il messaggio 20/11/2015 n.7068, al fine di migliorare l’attività ispettiva volta a contrastare l’instaurazione di rapporto di lavoro fittizi in agricoltura e deflazionare il contenzioso giudiziario, ha fornito ulteriori indicazioni al proprio personale ispettivo, tra le quali che se non è possibile accedere in azienda, piuttosto che utilizzare impropriamente il verbale di primo accesso, vanno menzionate le motivazioni nel verbale conclusivo. 

L’Istituto previdenziale ricorda che nel verbale di primo accesso, l’ispettore deve menzionare di aver informato il datore di lavoro sia della possibilità di farsi assistere da un professionista ex lege 12/1979 che di poter rilasciare dichiarazioni oppure del mancato esercizio, da parte degli interessati, di dette facoltà.

Sempre nel citato verbale devono poi essere specificate le attività compiute dal personale ispettivo e le richieste, anche documentali, utili al proseguimento dell’istruttoria.

In ogni caso non devono mancare i seguenti elementi: elencazione dei lavoratori presenti in azienda e delle corrispondenti attività svolte; acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori presenti in azienda; indicazione dei nominativi di altri soggetti eventualmente presenti in azienda durante la fase di primo accesso; descrizione delle attività compiute durante l’accesso; acquisizione di elementi inerenti l'azienda: colture, macchinari presenti, edifici, ecc.; richiesta del libro unico del lavoro o altra documentazione aziendale utile per l’accesso e sottoscrizione degli ispettori che partecipano all’accesso in azienda.

In merito al verbale conclusivo di accertamento, il messaggio INPS evidenzia che devono essere riportati gli esiti dettagliati dell’accertamento eseguito, indicando puntualmente le fonti di prova degli illeciti rilevati. Devono quindi essere evitate, in sede di verbalizzazione conclusiva, le mere formule generiche del tipo "dalla documentazione acquisita e/o dalle dichiarazioni raccolte dai lavoratori è emerso che …" senza riportare i riferimenti dettagliati alle informazioni raccolte.

Particolare cura va riposta nella raccolta degli elementi probatori a sostegno dell’annullamento di rapporti di lavoro dipendente, agricoli e non agricoli, costituiti fittiziamente al solo scopo di percepire prestazioni indebite, dal momento che accertamenti di natura induttiva o improntati sull’analisi del comportamento aziendale nel suo complesso, senza precisi riferimenti al singolo rapporto annullato, sono difficilmente sostenibili in sede di contenzioso.

La stessa cura dovrà esser assicurata relativamente agli assetti societari e familiari che hanno dato luogo alla costituzione di rapporti di lavoro dipendente tra componenti dello stesso nucleo familiare, in contrasto con il principio della gratuità di tali prestazioni di lavoro e del relativo onere della prova contraria, al fine di evitare gli annullamenti motivati esclusivamente da rapporti di parentela.

Infine nei casi di eccedenza di manodopera rispetto al fabbisogno aziendale, l’INPS richiama la necessità di evitare nel testo del verbale formulazioni improprie, con particolare riferimento al termine di 40 giorni assegnato al datore di lavoro per l'esatta indicazione dei lavoratori occupati e delle giornate effettivamente lavorate ex art. 8, comma 3, D. Lgs. 375/93. Tale termine, infatti, è da utilizzare nei casi in cui la stima tecnica effettuata dall’ispettore rilevi un fabbisogno di giornate superiore a quelle dichiarate e non per l’annullamento di rapporti di lavoro senza l’individuazione puntuale dei lavoratori ritenuti fittizi.