Agricoli: retribuzioni contrattuali per gli OTD e OTI
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 31/12/2002 n.190, ha reso noto le istruzioni operative per la determinazione del reddito medio giornaliero utilizzato per il calcolo dei contributi dovuti da operai a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato occupati presso aziende del settore agricolo.
Il salario medio convenzionale serve anche per il calcolo dei contributi dovuti dai compartecipanti familiari e piccoli coloni; dai coltivatori diretti volontari e dai compartecipanti individuali.
L'INPS ricorda che il salario medio convenzionale dell'anno non ha più rilevanza per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato. A tal fine fa presente che per gli operai a tempo determinato appartenenti alle qualifiche con retribuzioni contrattuali più elevate rispetto al salario convenzionale provinciale del 1996, i contributi saranno calcolati sulle retribuzioni effettivamente erogate dai datori di lavoro.
Mentre, per gli operai agricole con qualifiche inferiori, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il 2003 saranno calcolati in base ai salari medi convenzionali determinati per ciascuna provincia nel 1996.
Si segnala infine che viene conferita alla contrattazione collettiva di secondo livello la più ampia autonomia in materia retributiva. Restano invece esclusi i contratti di riallineamento stipulati nelle province del Mezzogiorno che nella determinazione delle retribuzioni medie convenzionali non devono tener conto delle retribuzioni concordate con le organizzazioni sindacali e datoriali