L’INPS, con il messaggio 31/07/2018 n.3058, ha precisato che chi si è visto respinta la domanda di disoccupazione agricola per prevalenza di attività nel settore non agricolo, può richiedere la trasformazione della stessa in domanda di NASpI, sempre che questa venga presentata entro 68 giorni dalla cessazione involontaria dell’attività lavorativa.

In tal caso, l’interessato deve integrare la domanda di disoccupazione agricola, di cui si chiede la trasformazione, con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione NASpI.

Al contrario è possibile altresì trasformare la domanda di NASpI, respinta per prevalenza di attività nel settore agricolo, in domanda di disoccupazione agricola, purchè questa venga presentata dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione.

Anche in questo caso, l’interessato deve integrare la domanda di disoccupazione NASpI, di cui si chiede la trasformazione, con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione agricola.

L’INPS giunge a queste conclusioni tenendo conto sia del generale principio di conservazione dell’atto giuridico ex art. 1367 c.c. secondo cui nel dubbio i negozi giuridici devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, sia dell’altrettanto generale principio di conversione dell’atto nullo, di cui all’articolo 1424 c.c. applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’articolo 1324 del medesimo codice, in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenta i requisiti di forma e di sostanza.