Agricoli: da ottobre la denuncia di infortunio telematica
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare 24/09/2018 n.37, ha ricordato che a decorrere dal 1° ottobre p.v., sarà disponibile on line, per i datori di lavoro del settore agricolo, il servizio telematico di denuncia e comunicazione di infortunio.
In particolare i datori di lavoro interessati sono quelli inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’Inps.
Per l’accesso ai servizi telematici Inail, i datori di lavoro agricoli devono essere in possesso del profilo di “Utente con credenziali dispositive”, acquisibile tramite il servizio “Richiedi credenziali dispositive” disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l’accesso con una delle modalità di seguito riportate: Spid; Pin Inps e Carta Nazionale dei Servizi (Cns).
In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell’Inail previa compilazione dell’apposito modulo reperibile nel portale alla sezione “ATTI E DOCUMENTI” -> “Moduli e modelli”, sottosezione “PRESTAZIONI”, voce “Altri moduli”.
I consulenti del lavoro e gli altri intermediari abilitati possono accedere al servizio con le credenziali già in loro possesso ed utilizzarle per effettuare gli adempimenti per conto delle aziende in delega.
Per gli intermediari del datore di lavoro agricolo e loro delegati è obbligatorio allegare, in formato pdf, la delega conferita dal datore di lavoro per conto del quale la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere inoltrata, in quanto in mancanza di tale allegato il sistema non ne consente l’inoltro.
Una volta effettuato l’accesso al nuovo servizio e dopo la conferma di presa visione dell’informativa, vengono visualizzati i campi codice fiscale utente, precompilato e non editabile, e codice fiscale azienda, da valorizzare con il codice fiscale alfanumerico o numerico.
Per la ricerca di ditte individuali è possibile inserire soltanto il codice fiscale alfanumerico del datore di lavoro corrispondente all’utenza di accesso, in quanto non è possibile ricercare una ditta individuale con codice fiscale diverso dall’utente.
Nel caso in cui il datore di lavoro agricolo non risulta censito negli archivi dell’Istituto, sarà possibile inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio soltanto dopo avere inserito il datore di lavoro in questione attraverso il servizio online “Gestione DL Agricolo”.
Invece se per lo stesso evento risulta già pervenuta una comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, i dati della comunicazione stessa saranno riportati nelle corrispondenti sezioni della denuncia/comunicazione di infortunio per il completamento e invio.
Al momento, non sono disponibili per il settore agricoltura le funzionalità di inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio offline tramite file né il servizio telematico di denuncia di malattia professionale.
In attesa della messa a disposizione dei relativi servizi telematici, tali ultime denunce dovranno essere ancora inoltrate all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (Pec).
Anche per il settore agricoltura, in caso di infortunio il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
In tal modo il lavoratore assolve all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio occorso, anche se di lieve entità.
Nel caso in cui non disponga del numero identificativo del certificato, il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
Infine si ricorda che dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Resta in ogni caso fermo per il datore di lavoro l’obbligo di trasmettere la denuncia/comunicazione di infortunio entro i termini previsti dalla norma.
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