Agricoli: novità dopo la Manovra correttiva 2011
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 104 del 5 agosto 2011, ha illustrato le novità più importanti, in materia di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, in seguito all’entrata in vigore della L. n. 111/2011 (c.d. Manovra correttiva).
In particolare, l’art. 38, comma 6, della suddetta legge, prevede che, con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31.12.2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all’INPS, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall’Istituto nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo. Ciò significa che gli elenchi nominativi annuali 2012, valevoli per l’anno 2011, non dovranno più essere stampati su carta ed inviati all’Albo Pretorio dei Comuni, perché la loro pubblicazione sul sito avrà valore di notifica ai lavoratori interessati.
In base a quanto disposto dall’art. 38, comma 7, inoltre, a decorrere dal primo trimestre 2011, non saranno più predisposti i dati per l’elaborazione, stampa e successiva pubblicazione degli elenchi nominativi trimestrali di cui all’art. 9 quinquies del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996 (in quanto soppressi dalla Manovra correttiva).
Infine, sempre in base al comma 7 dell’art. 38, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati, mediante pubblicazione, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
Le variazioni che interverranno successivamente alla pubblicazione degli elenchi nominativi, per l’anno 2012 e seguenti, saranno, quindi, riepilogate in appositi elenchi trimestrali e pubblicate con modalità telematiche aventi, a tutti gli effetti, valore di notifica agli interessati.
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