Agricoli: nei contratti a termine con i percettori Naspi si computano solo i giorni di effettivo lavoro
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 4079 del 22 novembre 2021, ha reso noto che per il computo dei 30 giorni di durata dei contratti a termine stipulati dai datori di lavoro agricoli, durante il periodo Covid-19, con i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, nonché con i percettori delle indennità NASpI e DIS-COLL e del Reddito di cittadinanza, rilevano solo i giorni di effettivo lavoro.
Pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’INPS, attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello “NASpI-Com”), le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, questi presta l’attività lavorativa.
Come si ricorderà il DL 34/2020 ha previsto che i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, nonché i percettori delle indennità NASpI e DIS-COLL e del Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
Successivamente il DL 73/2021 ha esteso la norma fino al 31 dicembre 2021 o comunque fino al termine dello stato di emergenza.
Qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2021, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente previsti rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL.
I predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo.
Infine, conclude l’INPS, la contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso i datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso, quanto ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
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