Agricoli: l’inquadramento previdenziale dipende anche dall’attività concretamente svolta dai lavoratori
A cura della redazione

L’INL, con la nota n. 23 dell’8 maggio 2020, ha chiarito che, per il solo settore agricolo, l’accertamento della carenza dei requisiti necessari per la qualificazione dell’azienda come impresa agricola non sia sufficiente, essendo necessario accertare, altresì, se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri o meno tra le attività di cui all’art. 6 della L. 92/1979. Ciò alla luce della più recente interpretazione giurisprudenziale dell’art. 6 sopra citato, secondo cui ciò che rileva è l’attività in concreto svolta dal dipendente, indipendentemente dalla qualificazione aziendale.
In quest’ultimo caso, infatti, i lavoratori potranno comunque mantenere l’iscrizione previdenziale nel settore agricolo in funzione dell’attività cui sono stati addetti, conservando il diritto alle prestazioni previdenziali specifiche del settore, già corrisposte e/o da corrispondere.
Pertanto, laddove si accerti la carenza dei requisiti per configurare l’azienda quale impresa agricola, sarà necessario verificare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri eventualmente tra le attività elencate nell’art. 6 della L. 92/1979 in modo da mantenere in capo ai lavoratori l’iscrizione previdenziale nel settore agricolo nonostante la riqualificazione dell’azienda nel settore non agricolo.
Diversamente, laddove, a seguito della riqualificazione dell’azienda, venga accertato che anche l’attività prestata in concreto dal lavoratore non rientri tra quelle identificabili come agricole, si procederà al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, al conseguente aggiornamento della posizione assicurativa, nonché al recupero delle indebite prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito specifiche di tale settore, che siano già state eventualmente erogate (ad es. indennità di disoccupazione).
In tali ultimi casi, i lavoratori potranno in ogni caso richiedere la trasformazione delle domande di disoccupazione agricola in NASpI, con compensazione di quanto già corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
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