Agricoli: le istruzioni per fruire dell’esonero contribuivo
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 85 dell’11 maggio 2017, ha fornito precisazioni normative e istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali dalla Legge di Bilancio 2017.
In particolare, in favore dei soggetti di cui sopra, che abbiano un’età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria, per un periodo massimo di 36 mesi. Decorsi i primi 36 mesi, l’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite del 66% e, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, nel limite del 50%. L'esonero è, altresì, riconosciuto ai medesimi soggetti che, nell'anno 2016, hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.
Considerata la ratio della norma, il requisito della “nuove iscrizioni nella previdenza agricola” si intende soddisfatto qualora il coltivatore diretto (CD) o l’imprenditore agricolo professionale (IAP) che si sia iscritto nel corso dell’anno 2017 o nel corso dell’anno 2016, nell’ipotesi di azienda ubicata nei terreni montani e/o zone svantaggiata, non sia già stato iscritto, e successivamente cancellato, nei 12 mesi precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio in oggetto.
L’esonero in argomento non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti degli aiuti «de minimis».
Allo scopo, si ricorda che, nel rispetto del principio di specialità, con particolare riferimento ai territori montani e alle zone agricole svantaggiate, nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. sotto-contribuzione zone tariffarie, età minore di 21 anni, ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole per il contribuente.
Si fa, altresì, presente che la non cumulabilità, con riferimento ai soli benefici per zone montane e svantaggiate e/o i benefici per soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive di età inferiore ai ventuno anni, riguarderà esclusivamente la tariffazione di competenza dell’anno 2017 considerato che, a partire dall’anno 2018, le aliquote di finanziamento non risultano più ridotte né in base all’età minore di 21 anni, né nelle zone svantaggiate rispetto alle zone normali.
Ai fini dell’ammissione al beneficio, infine, la domanda deve essere inoltrata all’INPS avvalendosi dei moduli disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli”, esclusivamente in via telematica.
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