L’INPS, con la circolare 17/06/2011 n.87, facendo seguito al DM 21/10/2010 (in G.U. n. 12/2011) ha reso noto che le aziende agricole che hanno assunto lavoratori a tempo determinato o indeterminato, sono tenute a versare l’incremento pari all’1,60% dell’aliquota vigente per l’anno 2009 unitamente all’imposizione contributiva relativa alla competenza del primo trimestre 2011.
In particolare con il mod. F24 dovranno essere versate nel seguente modo:
-    l’addizionale oneri danno biologico sul contributivo assistenza infortuni sul lavoro: 10,125 x 1,60% = 0,1620%
-    l’addizionale oneri danno biologico sul contributo addizionale assistenza infortuni sul lavoro: 3,1185 x 1,60% = 0,0499%.
Sui contributi dovuti non verranno applicati sanzioni o interessi.