Agricoli: istruzioni operative sui ricorsi per la qualificazione dei rapporti di lavoro
A cura della redazione

L'INPS con la circolare n. 105 del 2 settembre 2009 ha fornito le istruzioni per gestire al meglio il contenzioso amministrativo in materia di sussistenza dei rapporti di lavoro in agricoltura.
L'INPS, tenendo in considerazione quanto detto dal Ministero del Lavoro con la circolare del 02.03.2009, afferma che i ricorsi prodotti, ex art. 11 del D. Lgs. 375/93, da lavoratori ai quali sia stato notificato il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti, a suo tempo inviati ai Comitati regionali del Lavoro, saranno restituiti dalle Direzioni Regionali del Lavoro alle Direzioni Regionali dell'Istituto che provvederanno a smistarli alle Sedi competenti se trattasi di prima istanza, ovvero alla Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, se trattasi di seconda istanza. Pertanto i ricorsi prodotti in primo grado ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. 375/93, restano di competenza della Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli CISOA, alla quale devono essere inoltrati per la decisione di merito.
I ricorsi prodotti in secondo grado ex art. 11, comma 2, del medesimo D. Lgs., avverso le decisioni delle locali Commissioni CISOA, saranno acquisiti tramite procedura DICA e istituti e istruiti dalle Sedi e, quindi, inoltrati alla competente Commissioni Centrali CAU per la decisione.
I ricorsi prodotti dai datori di lavoro in primo grado ai sensi dell'art. 10 del D.Lvo 375/93 che non hanno come oggetto la qualificazione e/o la sussistenza del rapporto di lavoro, restano di competenza della CAU.
I ricorsi prodotti in unico grado dai lavoratori agricoli autonomi ed associati ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 375/93 restano di competenza della Commissione Centrale CAU alla quale vanno inoltrati già istruiti tramite la procedura DICA, ad eccezione di quelli prodotti - in qualità di datore di lavoro - dal titolare d'azienda diretto-coltivatrice avverso verbali ispettivi che disconoscono il rapporto di lavoro subordinato qualificandolo, al contrario, come lavoro autonomo svolto nell'ambito della collaborazione familiare del nucleo coltivatore diretto, la cui competenza risulta pertanto del Comitato Regionale ex art.17 del D.Lgs.124/04 a cui dovranno essere inoltrati.
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