Agricoli: esclusa la disoccupazione ordinaria non agricola agli OTD e OTI
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 1/08/2017 n.3180, ha precisato che al lavoratore agricolo OTD o OTI non può essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola se, nel biennio antecedente al licenziamento, può far valere contributi contro la disoccupazione involontaria versati esclusivamente o prevalentemente nel settore agricolo.
I citati operai agricoli non hanno diritto nemmeno all’Aspi e alla Naspi, se hanno svolto prevalentemente attività agricola nel biennio (in caso di Aspi) o nel quadriennio o negli ultimi 12 mesi (in caso di Naspi), precedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre non spetta l’indennità di disoccupazione agricola al lavoratore agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato, che è stato licenziato il 31 dicembre dell’anno di competenza della prestazione e che ha svolto attività lavorativa per l’intero anno, in quanto non residuano giornate indennizzabili. Questo lavoratore può però accedere alla Naspi se nel quadriennio o negli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro può far valere una contribuzione prevalentemente in un settore diverso da quello agricolo.
Queste precisazioni si sono rese necessarie a seguito dell’incremento del contenzioso amministrativo e giudiziario instaurato dalla citata categoria di lavoratori per ottenere l’indennità di disoccupazione non agricola.
L’INPS, nella sua esposizione, tiene conto anche dei chiarimenti ministeriali nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2017 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 della L. 264/1949 sollevata dal Tribunale ordinario di Potenza con ordinanza del 22/11/2013 nella parte in cui esclude che il lavoratore agricolo a tempo indeterminato possa ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola nei casi in cui non possa fruire di quella agricola perché licenziato al termine dell’anno solare.
Le citate esclusioni dai trattamenti di disoccupazione trovano fondamento nel fatto che nei confronti dei lavoratori agricoli dipendenti vige da sempre una disciplina speciale sia per quanto riguarda l’accertamento del rapporto di lavoro, la riscossione e la misura della contribuzione, sia per quanto riguarda le modalità di individuazione dei soggetti protetti e la certificazione della loro indennità di assicurati. Tale disciplina è strutturata in funzione della particolare modalità con cui si svolge il lavoro agricolo caratterizzato da precarietà e stagionalità.
Probabilmente, si legge nel messaggio, in considerazione di queste intrinseche caratteristiche dell’attività lavorativa nel settore agricolo, il legislatore non ha ritenuto di compiere interamente l’armonizzazione e il coordinamento della disciplina dell’assicurazione per la disoccupazione agricola con le norme vigenti negli altri settori.
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