L’INPS, con il messaggio n. 3534 del 26 settembre 2018, ha precisato che, nel caso in cui venga verificata la non sussistenza dei requisiti previsti per l’esonero triennale dal versamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali già concessi, è possibile, per la struttura territoriale di competenza, revocare il beneficio mediante la nuova apposita funzionalità “Rifiutata dopo verifica o su domanda” attivata nell’ambito dei “Servizi per l’agricoltura”.

Nel messaggio è descritta, inoltre, la procedura per la revoca del beneficio già concesso e le indicazioni su come modificare lo stato della domanda di esonero.

Una volta confermata la variazione, la posizione dell’azienda, per gli anni interessati, verrà automaticamente aggiornata ripristinando il carico iniziale.

La struttura territoriale che ha disposto la revoca dovrà predisporre e inviare all’interessato il provvedimento di revoca del beneficio in cui saranno indicati la motivazione, i termini per la presentazione del ricorso amministrativo e l’organo a cui presentarlo, nonché l’invito a regolarizzare la propria posizione mediante il versamento dei contributi.