L’INPS, con la circolare n. 91 del 9 ottobre 2024, ha precisato che viene posto d’ufficio nello stato di sospensione, il datore di lavoro con non invia, per un intero anno civile (da intendersi da gennaio a dicembre), i flussi Uniemens-PosAgri per l’assenza di contratti di lavoro attivi relativi agli operai a tempo determinato.

In tale caso, la data di sospensione deve coincidere con il primo giorno successivo rispetto alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro oppure, se posteriore, in via convenzionale, con la data dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-PosAgri trasmessa.

L’intervento dell’Istituto previdenziale ruota intorno all’istituto della sospensione dell’attività con dipendenti, intesa questa come il periodo di tempo durante il quale il datore di lavoro cessa di avere in forza operai agricoli.

Durante tale periodo il soggetto che svolge l’attività economica continua a esistere sotto il profilo fattuale e giuridico e può o meno svolgere attività di produzione (avvalendosi, per esempio, del contoterzismo), ma non ha contratti di lavoro in corso con operai agricoli.

Poiché l’assenza di operai in forza determina il venire meno dell’obbligo assicurativo e contributivo, il datore di lavoro iscritto alla Gestione contributiva agricola è tenuto a comunicare lo stato di “sospensione” entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Si ricorda che vengono iscritti alla Gestione contributiva agricola (CIDA) i datori di lavoro che:

- svolgono le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;

- pur non essendo imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, lo diventano per assimilazione ai sensi di una espressa previsione di legge che li equipara, sotto il profilo civilistico (ma con immediate ripercussioni sul piano previdenziale), a quelli di cui al medesimo articolo 2135 (es: art. 1, c. 2 Dlgs 228/2001).

- sebbene non agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile o di norme civilistiche speciali, e quindi classificabili in altri settori ai fini previdenziali, sono tenuti a iscrivere i lavoratori con la qualifica di operaio alla GCA in forza di particolari norme (es: art. 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240 e l’art. 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92).

L’INPS richiama anche la precisazione fornita con la circolare 88/2006 secondo cui non integra la fattispecie della sospensione d’ufficio dell’attività, la condizione del datore di lavoro agricolo che assume manodopera a tempo determinato in uno o più trimestri nel corso dell’anno in relazione alle proprie esigenze aziendali.

La circolare 91/2024 conclude sottolineando che, se il datore di lavoro agricolo dovesse procedere ad una nuova assunzione di un OTD su una posizione contributiva (CIDA) sospesa, l’INPS cambierà lo stato da “Sospesa” a “Riattivata”.

L’acquisizione dell’informazione negli archivi della Gestione contributiva agricola è innescata da una denuncia di variazione del datore di lavoro, presentata attraverso il servizio “Iscrizione Azienda Agricola” presente nell’area riservata del portale istituzionale dell’INPS, che deve pervenire all’Istituto entro 30 giorni dall’assunzione.