Agricoli: è necessario il rispetto della maggiore rappresentatività contrattuale per le agevolazioni contributive
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello 8/2015 del 24 marzo 2015, ha precisato che i datori di lavoro agricolo per poter fruire delle agevolazioni contributive devono rispettare le disposizioni della contrattazione collettiva promanante dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La precisazione nasce dal fatto che il DLgs 375/1993 riconoscendo le agevolazioni contributive pone come condizione il rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria ovvero dei contratti collettivi territoriali ivi previsti, senza specificare se gli stessi debbano essere quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, come invece richiesto dall’art. 1, cc. 1175 e 1176 della L. 296/2006.
Secondo il Ministero il primo provvedimento ha carattere speciale riferendosi al settore agricolo, mentre la Legge del 2006 ha carattere generale, con la conseguenza che dovrebbe valere il principio in base al quale lex posterior generalis non derogat legi priori speciali.
Questo principio però trova una deroga nel caso in esame poiché la Legge 296/2006 introduce nel nostro ordinamento il principio secondo cui solo i datori di lavoro che garantiscono quelle tutele minime previste dalla contrattazione collettiva in questione sono meritevoli di godere dei benefici normativi e contributivi.
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