Agricoli: cumulabilità NASPI e reddito da lavoro autonomo
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 21/09/2018 n.3460, ha fornito precisazioni in merito alla cumulabilità dell’attività di lavoro autonomo in agricoltura e l’indennità di disoccupazione NASpI.
In particolare l’Istituto previdenziale richiama l’art. 10 del D.Lgs. 22/2015 (modificato dal D.Lgs. 150/2015) secondo cui è possibile cumulare l’indennità di disoccupazione NASpI con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale purché il reddito che dalla stessa si percepisce non sia superiore a 4.800 euro annui.
In ambito agricolo con la risoluzione n. 77/2005 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all'articolo 32 del TUIR, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, purché rispettino i limiti previsti dallo stesso articolo 32. Ne consegue che […] i terreni utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato articolo 32, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali.”
A tal fine, pertanto, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.
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