Agricoli: i contributi rimborsati dal collaboratore familiare non sono deducibili
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 248 del 16 luglio 2019, ha chiarito che i contributi rimborsati al titolare dell’impresa agricola da parte del collaboratore familiare non sono deducibili in sede di dichiarazione dei redditi.
Ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. e), del TUIR sono deducibili dal reddito complessivo, tra gli altri, “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.”; il successivo comma 2 prevede, inoltre, che le spese di cui alla riportata lettera e) del comma 1 sono deducibili anche se sostenute relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico.
Si osserva, inoltre, che la L. 233/1990, all’art. 2, dispone, tra l’altro, che “Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi [previdenziali] di cui all'art. 1 per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa”.
In relazione alla portata della predetta disposizione, le istruzioni al modello Redditi PF chiariscono che in caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati.
Pertanto, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, sono tali ultimi soggetti che potranno portare in deduzione i contributi versati nel caso in cui il titolare dell’impresa artigiana o commerciale abbia effettivamente esercitato detta rivalsa.
L'assenza di una disciplina esplicita del diritto di “rivalsa” nella disciplina giuridica dei contributi previdenziali versati dai titolari di imprese familiari in agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori, ad avviso della scrivente non consente il riconoscimento della deducibilità IRPEF di tali contributi, sia da parte dell'imprenditore agricolo che del familiare collaboratore.
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